La nuova ordinanza della Regione valida dal 4 al 17 maggio

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Data:

lunedì, 04 maggio 2020

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Descrizione

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha firmato l’ordinanza n.50, che sarà valida dal 4 al 17 maggio.

Queste le principali disposizioni:

- è obbligatorio indossare le mascherine nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza (sono esentati i bambini con meno di 6 anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l 'uso continuativo delle mascherine);

- è consentito ai residenti in Piemonte lo spostamento individuale nell'ambito del territorio regionale per raggiungere le seconde case in affitto o di proprietà esclusivamente per svolgere le attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene, oltre che per motivi indifferibili ed a carattere di urgenza (decadenza di locazioni ed affitti), ma è obbligatorio il rientro in giornata presso l'abitazione abituale;

- è consentito l'allenamento e l’addestramento di cavalli, da svolgersi in maniera individuale da parte dei proprietari o affidatari degli animali presso maneggi autorizzati ali'interno del territorio del Piemonte e nel rispetto delle prescrizioni attualmente in vigore in materia di distanziamento sociale; il cavaliere non puó intrattenersi più di 120 minuti, l'impianto deve garantire una superficie minima di mq 500 per ciascun binomio, se il cavaliere è minore deve essere accompagnato o munito di delega dei genitori se affidato a terzi;

- è consentita l'attività degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza nella modalità "consegna animale- toelettatura- ritiro animale" garantendo il distanziamento sociale;

- nelle strutture sanitarie deve essere attuato un monitoraggio clinico degli operatori sanitari con rilevazione della temperatura corporea prima del turno di lavoro;

- viene mantenuto il divieto di ingresso ai visitatori in tutte le strutture pubbliche, private, convenzionate ed equiparate del sistema sanitario e nelle residenze socio-assistenziali, salvo i soli casi indicati dalla direzione sanitaria.

L’ordinanza comprende anche altre disposizioni: obbligo per i soggetti con febbre maggiore di 37,5° C o con sintomi compatibili da infezione da Covid-19 (tosse, difficoltà respiratorie, riduzione dell'olfatto o del gusto, diarrea, mal di gola o raffreddore) di rimanere presso il proprio domicilio, limitare al massimo i rapporti sociali e contattare il proprio medico curante; accesso alle attività commerciali limitato ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza che richiedano l'accompagnamento di altra persona; effettuazione delle consegne a domicilio per tutti i settori merceologici purché nel rispetto dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie; accesso scaglionato ai mercati con sorveglianza per evitare assembramenti di polizia locale, Protezione civile o associazioni individuate dal sindaco; obbligo per il personale addetto alla vendita negli esercizi commerciali e nei mercati dell'utilizzo di mascherine e guanti monouso; divieto alla sosta e all'assembramento presso i distributori automatici di bevande e alimenti confezionati; blocco delle slot machine e di monitor e televisori da parte degli esercenti al fine di impedire la permanenza degli avventori per motivi di gioco all'interno dei all'interno dei locali; accesso agli Uffici giudiziari previa rilevazione della temperatura corporea e con obbligo di mascherina; sospensione dell'attività degli Uffici pubblici regionali, provinciali e comunali, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali ed indifferibili.

Documenti

Formati disponibili:
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DPGR 50/2020

Ultima modifica il 26/05/2020 18:06

Creazione

Inserito sul sito il martedì 26 maggio 2020 alle ore 18:06:30 per numero giorni 1652

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