Tasse e Tributi (IMU, TASI, TARI, ...)

L'imposta unica comunale è composta da IMU (imposta municipale unica), TARI (tassa sui rifiuti) e TASI (tributo per i servizi indivisibili). L'IMU si applica su tutte le categorie di immobili escludendo le abitazioni principali ed una pertinenza, la base imponibile su cui calcolarla è data dalla rendita catastale. La TASI viene calcolata con lo stesso criterio. La TARI viene calcolata sulla base della tariffa quantificata in base ai criteri stabiliti precedentemente con l'introduzione della TIA e della TIA2 in ossequio al principio che chi produce più rifiuti più paga. Di competenza degli enti locali, per individuare eventuali esclusioni o riduzioni occorre esaminare i regolamenti comunali in merito, che devono essere pubblicati nel sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ed in quello comunale.

IMU 2016 - 2017 - 2018 - 2019

ALIQUOTE IMU 2016 - 2017 - 2018 - 2019

0,76% Altri fabbricati

0,40% Abitazione principale solo per le cat. A/1, A/8 , A/9 (tutte le altre abitazioni principali e relative pertinenze nelle restanti categorie catastali sono esenti)

nuova disciplina comodato gratuito

COMODATO GRATUITO TRA GENITORI E FIGLI IN RELAZIONE AGLI IMMOBILI DESTINATI AD ABITAZIONE PRINCIPALE.

0,46% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea
retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato, il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera. Nei casi suddetti la base imponibile ai fine del calcolo dell'IMU è ridotta del 50 per cento.

 SCADENZE PAGAMENTO

- 1° rata di ACCONTO entro 16 Giugno 2019

- 2° rata SALDO/CONGUAGLIO entro 16 Dicembre 2019, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno 2019, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito sotto indicato (0,76%)

http://www1.finanze.gov.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/IUC/risultato.htm

ATTENZIONE:

L'imposta su tutti gli immobili e' interamente versata al comune (Codice Catastale comune H734 - Codice Tributo 3918), con la sola esclusione degli immobili censiti nel gruppo catastale "D" (immobili produttivi);

- per gli immobili del gruppo catastale "D" (immobili produttivi) :

a) la quota fissa dello 0,76% è riservata e versata a favore dello stato con codice tributo "3925";

Glli immobili in categoria D/10 (immobili produttivi e strumentali agricoli) per Salza di Pinerolo sono esenti in quanto comune montano.

RENDITE CATASTALI

Si invitano i contribuenti alla verifica delle rendite catastali; collegarsi al sito dell'Agenzia delle Entrate ex Agenzia del Territorio (è necessario essere in possesso dei dati catastali completi - Foglio, numero mappale, subalterno - e codice fiscale) . E' possibile ottenere le informazioni necessarie su come coreggere o rettificare le rendite catastali nel caso si riscontrassero incongruenze od errori nelle informazioni presenti negli archivi catastali. Per la correzione dei dati è attivo il servizio Correzione dati catastali online (Contact Center).

 

PRINCIPALI ESENZIONI IMU

- le abitazioni principali e le pertinenze delle medesime, come definite dall regolamento IUC, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- le case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; ai fini dell'applicazione dei benefici in oggetto, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica;
- i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

- Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 

-  Dal 01.01.2014 è considerata abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta da cittadini residenti all'estero ed iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà ed usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Per l'esenzione deve essere presentata al Comune specifica comunicazione predisposta del Servizio Tributi.
Le comunicazioni devono essere presentate dal soggetto passivo entro il termine ordinario previsto per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU. Il venir meno della situazione che dà diritto alle agevolazioni sopraindicate deve essere comunicata al Comune con le stesse modalità.

NUOVA DISCIPLINA A PARTIRE DAL 2016 

COMODATO GRATUITO TRA GENITORI E FIGLI IN RELAZIONE AGLI IMMOBILI DESTINATI AD ABITAZIONE PRINCIPALE.

Dal 2016 è stata introdotta e modificata la disciplina dei contratti di comodato tra genitori e figli relativi all’abitazione principale anche nei comuni che non hanno regolamentato l'assimilazione.

In base all’articolo 1, comma 10, della legge di Stabilità 2016 (208/2015) gli immobili concessi in comodato gratuito godono della riduzione del 50% della base imponibile Imu, se rispettano i seguenti requisiti:

  1. I soggetti interessati devono essere parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli);
  2. l’immobile oggetto del comodato non deve essere di lusso (non deve appartenere ad una delle seguenti categorie catastali: A1 /A8 /A9);
  3. il comodatario deve utilizzare l’immobile come propria abitazione principale (deve risiedervi anagraficamente nonché dimorarvi abitualmente);
  4. il comodante, oltre alla casa data in comodato, può essere proprietario solo di un altro immobile (abitativo) situato nello stesso comune in cui si trova l’immobile concesso in comodato ed adibirlo a propria abitazione principale. Se non possiede altri immobili oltre a quello concesso in comodato gratuito deve comunque risiedere anagraficamente nello stesso comune in cui è sito l’immobile oggetto del comodato;
  5. Le predette condizioni devono essere soddisfatte tutte contemporaneamente;
  6. Il contratto di “comodato d’uso gratuito”, scritto o verbale, deve essere registrato presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate;
  7. Il soggetto passivo comodante che non deve possedere altri immobili su tutto il territorio nazionale oltre a quelli su previsti, attesta il possesso dei requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’art. 9, comma 6, del D.Lgs. 23/2011.

Per genitori e figli che hanno già in essere all’1/01/2016 un contratto di comodato gratuito non a termine, registrato, l’agevolazione in esame, se rispettati tutti i requisiti si applica per tutto il 2016.

In caso contrario il periodo per cui verrà applicata l’agevolazione decorrerà dal mese della stipula del comodato se questa avviene entro i primi 15 giorni del mese (16 se il mese è di 31 gg) o, se la stipula avverrà dopo il 15.mo giorno, dal mese successivo, sempre con la registrazione entro 20 giorni dalla stipula, salvo applicazione del ravvedimento operoso.

Il comodatario non paga la quota Tasi stabilita nell’anno 2016 (30%).

 

F24 WEB

Il servizio "F24 Web", messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, consente ai contribuenti di compilare e trasmettere il modello di versamento F24 direttamente, senza la necessità di scaricare sul proprio computer alcun software. "F24 Web" è un servizio gratuito e permette di risparmiare sulle spese di versamento bancarie e postali. Per maggiori informazioni clicca qui.

Per il calcolo dell'IMU è a disposizione in alto a destra l'applicativo dell'ANUTEL: è possibile effettuare autonomamente il conteggio dell'acconto e stampare il modello F24.


Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 07.04.2014 è stato approvato il Regolamento IUC (Imposta Comunale Unica che comprende IMU - TASI - TARI).

========================================================

Per qualsiasi informazione potete contattare telefonicamente l'Ufficio Tributi nei seguenti orari:

Martedì 10.00 - 12.30

Venerdì 10- 12.00

Telefono: 0121/808836

mail: comune.salza@dag.it

IMU 2014 - 2015

ALIQUOTE IMU 2014 e 2015

0,76% Altri fabbricati

0,40% Abitazione principale solo per le cat. A/1, A/8 , A/9 (tutte le altre abitazioni principali e relative pertinenze nelle restanti categorie catastali sono esenti).

 

 SCADENZE PAGAMENTO

 

- 1° rata di ACCONTO entro 16 Giugno 2015

- 2° rata SALDO/CONGUAGLIO entro 16 Dicembre 2015, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno 2015, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito sotto indicato (0,76%)

http://www1.finanze.gov.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/IUC/risultato.htm

ATTENZIONE:

L'imposta su tutti gli immobili e' interamente versata al comune (Codice Catastale comune H734 - Codice Tributo 3918), con la sola esclusione degli immobili censiti nel gruppo catastale "D" (immobili produttivi);

- per gli immobili del gruppo catastale "D" (immobili produttivi) :

a) la quota fissa dello 0,76% è riservata e versata a favore dello stato con codice tributo "3925";

Glli immobili in categoria D/10 (immobili produttivi e strumentali agricoli) per Salza di Pinerolo sono esenti in quanto comune montano.

RENDITE CATASTALI

Si invitano i contribuenti alla verifica delle rendite catastali; collegarsi al sito dell'Agenzia delle Entrate ex Agenzia del Territorio (è necessario essere in possesso dei dati catastali completi - Foglio, numero mappale, subalterno - e codice fiscale) . E' possibile ottenere le informazioni necessarie su come coreggere o rettificare le rendite catastali nel caso si riscontrassero incongruenze od errori nelle informazioni presenti negli archivi catastali. Per la correzione dei dati è attivo il servizio Correzione dati catastali online (Contact Center).

PRINCIPALI ESENZIONI IMU

- le abitazioni principali e le pertinenze delle medesime, come definite dall regolamento IUC, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- le case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; ai fini dell'applicazione dei benefici in oggetto, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica;
- i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

- Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; l'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

-  Dal 01.01.2014 è considerata abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta da cittadini residenti all'estero ed iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà ed usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Per l'esenzione deve essere presentata al Comune specifica comunicazione predisposta del Servizio Tributi.
Le comunicazioni devono essere presentate dal soggetto passivo entro il termine ordinario previsto per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU. Il venir meno della situazione che dà diritto alle agevolazioni sopraindicate deve essere comunicata al Comune con le stesse modalità.

 

F24 WEB

Il servizio "F24 Web", messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, consente ai contribuenti di compilare e trasmettere il modello di versamento F24 direttamente, senza la necessità di scaricare sul proprio computer alcun software. "F24 Web" è un servizio gratuito e permette di risparmiare sulle spese di versamento bancarie e postali. Per maggiori informazioni clicca qui.

Per il calcolo dell'IMU è a disposizione in alto a destra l'applicativo dell'ANUTEL: è possibile effettuare autonomamente il conteggio dell'acconto e stampare il modello F24.


========================================================

Per qualsiasi informazione potete contattare telefonicamente l'Ufficio Tributi nei seguenti orari:

Martedì 10.00 - 12.30

Venerdì 10- 12.00

Telefono: 0121/808836

mail: comune.salza@dag.it

TASI 2016 - 2017 - 2018 - 2019

TASI  2016 -  2017 - 2018 - 2019

SCADENZE DI VERSAMENTO

ESEMPIO

- 1^ RATA entro il 16 GIUGNO

2^ RATA entro il 16 DICEMBRE

E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno

CHI DEVE VERSARE IL TRIBUTO - TASI

Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati,  e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Dall’anno 2016 non si paga la Tasi sulle case utilizzate dal proprietario come prima casa.

 

ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI 2019

- Aliquota dell' 1 (uno) per mille, senza differenziazioni, per tutte le tipologie di immobili.

- L'aliquota della TASI viene azzerata (non si deve provvedere al pagamento) per le seguenti tipologie di immobili:

a) le aree fabbricabili;

b) le unità immobiliari accatastate nelle categorie C/2 (magazzini, depositi, fienili, soffitte, ecc.), C/6 (box auto o garage), C/7 (tettoie aperte o chiuse) senza limite di numero.

c) le unità immobiliari ubicate nelle seguenti località o borgate : Serrevecchio, Missiera, Miando, Meynieri.

d) I fabbricati rurali ad uso strumentale accatastati nella categoria D10, ad esclusione di quelli nei quali viene esercitata un attività commerciale (agriturismi, Bed & Breakfast, Affittacamere, ecc.), per i quali l'imposta è dovuta.

CALCOLO TASI

RENDITA CATASTALE RIVALUTAZIONE DEL 5% BASE IMPONIBILE CALCOLO TASI

Prendere la Rendita Catastale riportata nella Visura Catastale

Aggiornata

esempio :

R.C. € 100,00

Rivalutare la rendita catastale del 5 %

esempio :

R.C. € 100,00

calcolo da effettuare

(100x5/100)+100 =

€ 105,00

La base imponibile si calcola moltiplicando la rendita catastale rivalutata (nel caso €105,00) per uno dei moltiplicatori sotto riportati, diversi per categoria catastale per i moltiplicatori sotto indicati

calcolo da effettuare

105,00 x 160 = € 16.800,00

Il calcolo TASI si effettua moltiplicando la Base Imponibile per l’Aliquota TASI

Esempio : Aliquota 1 per mille

calcolo da effettuare

€ 16.800 x 0,001 = € 16,80

TASI dovuta € 16,80

da arrotondare ad € 17,00

Gruppo A (escluso A/10) e cat. C/2 – C/6 – C/7 Gruppo B e cat. C/3 – C/4 – C/5 Cat. A/10 Cat. C/1 Gruppo D escluso D/5 Cat. D/5
X 160 X 140 X 80 X 55 X 65 X 80

 

Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore a €. 4,00. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto, saldo e/o in base alle percentuali di possesso.

RIPARTIZIONE DEL TRIBUTO "TASI" tra OCCUPANTE e POSSESSORE

Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.

a) L'OCCUPANTE versa la TASI nella misura del 30%

Qualora l'occupante sia lo stesso titolare il 30% dovrà essere versato dall'intestatario TARES/TARI.

La restante parte della TASI (70%) è corrisposta dal TITOLARE/I DEL DIRITTO REALE sull'unità immobiliare, in proporzione alla propria percentuale di possesso.

DICHIARAZIONI TASI

DICHIARAZIONI TASI

Entro il 30 GIUGNO DELL’ANNO SUCCESSIVO

alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

Nel caso di occupazione in comune di un’unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

 

VERSAMENTI

CODICE COMUNE

VERSAMENTO MODELLO F24

SALZA DI PINEROLO H734

CODICE TRIBUTO TASI

VERSAMENTO MODELLO F24

DESCRIZIONE CODICE TRIBUTO
TASI abitazione principale 3958
TASI, fabbricati rurali ad uso strumentale 3959
TASI, altri fabbricati 3961
TASI, interessi 3962
TASI, sanzioni  3963

 

n.b. Tutti gli occupanti ed inquilini degli immobili che li utilizzano come propria abitazione principale avendovi la residenza anagrafica e dimora abituale, non versano più la loro quota Tasi stabilita nell’anno 2016 - 2017 -  2018 e 2019 (30%). 

Nel caso di comodato gratuito di abitazione principale, il comodante, verserà il 70% della quota Tasi calcolata sul 50% della base imponibile.

Per approfondimenti TASI  leggi il regolamento IUC 2016

Per informazioni :

Comune di Salza di Pinerolo

Tel. 0121/808836 il martedì 10-12.30 , venerdì 10.00 -12.00

comune.salza@dag.it


 

 

TASI 2014 - 2015

TASI 2014 - 2015

Tributo Servizi Indivisibili

SCADENZE DI VERSAMENTO

ESEMPIO

- 1^ RATA entro il 16 GIUGNO

2^ RATA entro il 16 DICEMBRE

E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno

 

CHI DEVE VERSARE IL TRIBUTO - TASI

Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

 

ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI 2014 e 2015

- Aliquota dell' 1 (uno) per mille, senza differenziazioni, per tutte le tipologie di immobili.

- L'aliquota della TASI viene azzerata (non si deve provvedere al pagamento) per le seguenti tipologie di immobili:

a) le aree fabbricabili;

b) le unità immobiliari accatastate nelle categorie C/2 (magazzini, depositi, fienili, soffitte, ecc.), C/6 (box auto o garage), C/7 (tettoie aperte o chiuse) senza limite di numero.

c) le unità immobiliari ubicate nelle seguenti località o borgate : Serrevecchio, Missiera, Miando, Meynieri.

d) I fabbricati rurali ad uso strumentale accatastati nella categoria D10, ad esclusione di quelli nei quali viene esercitata un attività commerciale (agriturismi, Bed & Breakfast, Affittacamere, ecc.), per i quali l'imposta è dovuta.

 

CALCOLO TASI

 

RENDITA CATASTALE

RIVALUTAZIONE DEL 5%

BASE IMPONIBILE

CALCOLO TASI

Prendere la Rendita Catastale riportata nella Visura Catastale

Aggiornata

 

esempio :

R.C. € 100,00

Rivalutare la rendita catastale del 5 %

 

esempio :

R.C. € 100,00

 

calcolo da effettuare

 

(100x5/100)+100 =

€ 105,00

La base imponibile si calcola moltiplicando la rendita catastale rivalutata (nel caso €105,00) per uno dei moltiplicatori sotto riportati, diversi per categoria catastale per i moltiplicatori sotto indicati

 

calcolo da effettuare

 

105,00 x 160 = € 16.800,00

Il calcolo TASI si effettua moltiplicando la Base Imponibile per l’Aliquota TASI

 

Esempio : Aliquota 1 per mille

 

calcolo da effettuare

€ 16.800 x 0,001 = € 16,80

 

TASI dovuta € 16,80

da arrotondare ad € 17,00

Gruppo A (escluso A/10) e cat. C/2 – C/6 – C/7

Gruppo B e cat. C/3 – C/4 – C/5

Cat. A/10

Cat. C/1

Gruppo D escluso D/5

Cat. D/5

X 160

X 140

X 80

X 55

X 65

X 80

 

   Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore a €. 4,00. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto, saldo e/o in base alle percentuali di possesso.

 

RIPARTIZIONE DEL TRIBUTO "TASI" tra OCCUPANTE e POSSESSORE

 

Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.

a) L'OCCUPANTE versa la TASI nella misura del 30%

Qualora l'occupante sia lo stesso titolare il 30% dovrà essere versato dall'intestatario TARES/TARI.

La restante parte della TASI (70%) è corrisposta dal TITOLARE/I DEL DIRITTO REALE sull'unità immobiliare, in proporzione alla propria percentuale di possesso.

 

DICHIARAZIONI TASI

 

DICHIARAZIONI TASI

Entro il 30 GIUGNO DELL’ANNO SUCCESSIVO

alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

Nel caso di occupazione in comune di un’unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

 

 

VERSAMENTI

 

CODICE COMUNE

VERSAMENTO MODELLO F24

SALZA DI PINEROLO

H734

CODICE TRIBUTO TASI

VERSAMENTO MODELLO F24

DESCRIZIONE

CODICE TRIBUTO

TASI abitazione principale 3958
TASI, fabbricati rurali ad uso strumentale 3959

TASI, altri fabbricati

3961

TASI, interessi

3962

TASI, sanzioni

 

3963

Per approfondimenti TASI  leggi il regolamento IUC dall'art. 31 all'art.47

Per informazioni :

Comune di Salza di Pinerolo

mail: comune.salza@dag.it

Tel. 0121/808836 il martedì 10-12.30 , venerdì 10.00 -12.00

 

 

TARI

TARI

Tributo comunale sui rifiuti

Cos'è la TARI?

La TARI, che dal 2014 sostituisce la TARES, è il nuovo tributo comunale sui rifiuti istituito Legge n. 147 del 27 dicembre 2013.

Chi è tenuto al pagamento della TARI?

Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e conseguentemente rende l'immobile soggetto a tassazione.

Non sono soggetti a tassazione, per esempio, i locali che, per la loro natura o per il particolare uso a cui sono destinati, non possono produrre rifiuti come i locali privi di arredo e di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete, le unità immobiliari inagibili o inabitabili (purchè di fatto non utilizzate), le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione, i locali dove si producono rifiuti speciali non assimilati agli urbani, a condizione che il produttore provveda al trattamento secondo le normative vigenti.

In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dell'anno, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Sono esclusi dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie ai locali tassabili, nonché le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Come viene calcolata la TARI?

La tariffa viene calcolata utilizzando il metodo normalizzato approvato con D.p.r. 158/1999, che prevede una quota fissa e una quota variabile per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche.

La parte fissa è volta a coprire le componenti essenziali del servizio (come i costi generali di gestione ed i costi per lo spazzamento e lavaggio strade), mentre la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti prodotta.

Le tariffe applicate coprono integralmente i costi del servizio di gestione dei rifiuti.

Per le UTENZE DOMESTICHE il conteggio tiene conto:

- delle superfici occupate (al momento vengono prese in considerazione le superfici calpestabili dei locali adibiti ad abitazione, misurate al netto dei muri, pilastri ed escludendo balconi, terrazze, cantine, magazzini, autorimesse, fienili, con arrotondamento al metro quadrato. Il Comune provvede ad effettuare un raffronto con l'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Dpr 138/1998, e, in caso di discordanza, provvede a modificare d'ufficio le superfici dichiarate, dandone comunicazione all'interessato);

- del numero di componenti il nucleo familiare, considerando quello risultante in anagrafe al 1° gennaio dell'anno di competenza. Per le abitazioni occupate da nuclei non residenti nel Comune, si considera in via presuntiva un nucleo di due persone. I contribuenti possono dichiarare entro il 31 dicembre di ogni anno, con validità a decorrere dall'anno successivo, il numero effettivo di occupanti purchè riscontrabili sulla base di idonea documentazione (ad esempio lo stato di famiglia anagrafico del Comune di residenza).

Sono previste tariffe differenti per i nuclei con 1, 2, 3, 4, 5 oppure 6 o più occupanti.

Per le UTENZE NON DOMESTICHE si tiene conto:

- delle superfici dei locali occupati;

- della tipologia di attività svolta, con riferimento al codice ATECO relativo all'attività prevalente. Sono previste 21 categorie di utenze; Ogni utenza è riferita ad un'unica categoria, anche se le superfici hanno diversa destinazione d'uso (ad es. superficie di vendita, di deposito, di ufficio..). Qualora la classificazione non sia possibile, si applica la tariffa prevista per l'attività che presenta maggior similarità nella produzione qualitativa e quantitativa di rifiuti.

ATTIVITA' PRODUTTIVE

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

2 Campeggi, distributori carburanti

3 Stabilimenti balneari

4 Esposizioni, autosaloni

5 Alberghi con ristorante

6 Alberghi senza ristorante

7 Case di cura e riposo

8 Uffici, agenzie, studi professionali

9 Banche ed istituti di credito

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto

14 Attività industriali con capannoni di produzione

15 Attività artigianali di produzione beni specifici

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie

17 Bar, caffè, pasticceria

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

19 Plurilicenze alimentari e/o miste

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

21 Discoteche, night club

 

Per visionare le tariffe stabilite per il 2019 consulta la sezione in calce.

Il tributo è dovuto proporzionalmente ai giorni dell'anno nei quali si è protratta l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali o delle aree scoperte.

Sul tributo comunale sui rifiuti e servizi si applica il TRIBUTO PROVINCIALE per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione, igiene dell'ambiente (art. 504/1992), nella misura stabilita annualmente dalla Provincia di Torino (per l'anno 2014 è stabilito nel 5%).

 

Come si effettua la dichiarazione ai fini TARI?

Il soggetto tenuto al versamento della TARI è tenuto a presentare apposita dichiarazione entro 30 giorni dall'utilizzo dell'occupazione dei locali. Lo stesso termine è previsto per dichiarare le variazioni che incidano sul versamento del tributo e per la cessazione dell'occupazione dei locali.

In caso di mancata presentazione per la cessazione nei termini previsti, l'obbligazione tributaria terminerà dalla data in cui viene presentata la dichiarazione stessa, a meno che l'obbligazione non sia stata assolta dall'eventuale soggetto subentrante.

Restano valide le dichiarazioni già presentate ai fini TARSU e TARES qualora non siano intervenute variazioni.

L'ufficio Tributi  ha predisposto gli appositi moduli da utilizzare per effettuare tali comunicazioni


Sono previste delle riduzioni e o agevolazioni?

RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

Pur comprese nell'area di espletamento del Servizio, ma svantaggiate dalla conformazione montana del territorio e dalla maggior distanza che le separa dall'ecopunto, le abitazioni che rientrano nelle sotto elencate casistiche beneficiano di una riduzione tariffaria sulla quota fissa e sulla quota variabile della tariffa :

- 30% per le abitazioni e/o utenze non domestiche ubicate in centri abitati e/o in insediamenti sparsi privi di eco-punti che si trovano ad una distanza superiore a 2000 mt dall'eco-punto più vicino, calcolata secondo il percorso carrozzabile più breve a partire dal caposaldo iniziale o finale di delimitazione del centro abitato.


RIDUZIONI PER AUTOCOMPOSTAGGIO

Il regolamento comunale ha il fine di disciplinare la pratica del compostaggio domestico, anche detto autocompostaggio, applicato sia per le utenze domestiche che non domestiche.

Le utenze domestiche e non domestiche presenti sul territorio comunale che effettuano il compostaggio dei rifiuti a matrice organica costituti da scarti di cucina e da scarti vegetali, così come definito nelle “Indicazioni di buone pratiche” allegate al sotto riportato regolamento al fine dell’utilizzo in sito del materiale compostato prodotto, contribuiscono a ridurre la quantità dei rifiuti prodotti e conferiti al servizio pubblico di gestione e possono quindi avere diritto ad una riduzione nella misura del 10% limitatamente alla quota variabile dell’importo dovuto a titolo di TARI.

Per avere diritto alla riduzione della TARI per la pratica del compostaggio domestico, l’area dove avviene il compostaggio deve essere situata nel territorio del Comune di Salza di Pinerolo. Qualora tale area non sia ubicata all’indirizzo dove l’utente ha la propria dimora abituale, l’ubicazione dell’area medesima deve essere indicata nell’istanza di inserimento nell’Albo comunale dei compostatori.

Ancorché si impegnino ad effettuare il compostaggio domestico, non hanno diritto alla riduzione della TARI le utenze che hanno insoluti pregressi in termini di TARSU, TARES e TARI. Consulta il regolamento sotto riportato.


AGEVOLAZIONI 

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:


• Agevolazione, applicata alla sola parte variabile, del 30% per abitazioni condotte da nuclei familiari composti da 3 persone;

• Agevolazione, applicata alla sola parte variabile, del 40% per abitazioni condotte da nuclei familiari composti da 4, 5 e 6 persone;

• Agevolazione, applicata alla sola parte variabile, del 40% per Utenze non domestiche di cui alle Categorie 16 e 17 dell'allegato A del presente regolamento.


E' riconosciuta a tutti i soggetti residenti nel comune, che si trovino in condizioni di grave indigenza e che per tale motivo siano assistiti in modo continuativo dai Servizi Sociali, l'esenzione totale dal pagamento della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani. L'esenzione viene riconosciuta di volta in volta dalla Giunta comunale previa presentazione, da parte dei Servizi sociali, di apposita domanda corredata da una puntuale e dettagliata relazione sulle condizioni economiche del soggetto.


Come si versa la TARI?


Il versamento del tributo deve essere effettuato:

- in due rate: la prima rata entro il 31 luglio  (pari al 50% del tributo), la seconda rata entro il 31 ottobre  (pari al restante 50%) con i modelli F24 inviati, con possibilità di effettuare il versamento totale entro il 31 ottobre  utilizzando il modello F24 con la rata totale.

L'ufficio tributi invierà apposita lettera composta dall'avviso di pagamento contenente il prospetto riassuntivo dei conteggi, le note ed i modelli F24 debitamente compilati da utilizzare per il versamento delle rate comunali.

Nel prospetto riassuntivo la somma del dettaglio della posizione è data da: somma parte fissa + parte variabile arrotondata per difetto o eccesso.


Tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati

I soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico sono tenuti al versamento del tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria di riferimento, maggiorata di un importo del 1%.

L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa o canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

  

IRPEF

IRPEF - Addizionale Comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche

Con delibera del Consiglio Comunale N. 5  del  10.03.2020 è stata confermata per l’anno 2020  la misura dello 0,3% per l’aliquota della compartecipazione dell’addizionale IRPEF.

Consulta il Regolamento IRPEF

 

 

TARES

TARES - Tributo comunale sui rifiuti e servizi

Cos'è la TARES?

La TARES, che da quest'anno sostituisce la TARSU, è il nuovo tributo comunale sui rifiuti e servizi istituito dal D.L. n. 201/2011 (Decreto Salva Italia del 2011).

Chi è tenuto al pagamento della TARES?

Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e conseguentemente rende l'immobile soggetto a tassazione.

Non sono soggetti tassazione, per esempio, i locali che, per la loro natura o per il particolare uso a cui sono destinati, non possono produrre rifiuti come i locali privi di arredo e di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete, le unità immobiliari inagibili o inabitabili (purchè di fatto non utilizzate), le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione, i locali dove si producono rifiuti speciali non assimilati agli urbani, a condizione che il produttore provveda al trattamento secondo le normative vigenti.

In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dell'anno, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Sono esclusi dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie ai locali tassabili, nonché le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Come viene calcolata la TARES?

La tariffa viene calcolata utilizzando il metodo normalizzato approvato con D.p.r. 158/1999, che prevede una quota fissa e una quota variabile per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche.

La parte fissa è volta a coprire le componenti essenziali del servizio (come i costi generali di gestione ed i costi per lo spazzamento e lavaggio strade), mentre la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti prodotta.

Le tariffe applicate coprono integralmente i costi del servizio di gestione dei rifiuti.

Per le UTENZE DOMESTICHE il conteggio tiene conto:

  • delle superfici occupate (al momento vengono prese in considerazione le superfici calpestabili dei locali adibiti ad abitazione, misurate al netto dei muri, pilastri ed escludendo balconi, terrazze, cantine, magazzini, autorimesse, fienili, con arrotondamento al metro quadrato. Il Comune provvede ad effettuare un raffronto con l'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Dpr 138/1998, e, in caso di discordanza, provvede a modificare d'ufficio le superfici dichiarate, dandone comunicazione all'interessato);
  • del numero di componenti il nucleo familiare, considerando quello risultante in anagrafe al 1° gennaio dell'anno di competenza. Per le abitazioni occupate da nuclei non residenti nel Comune, si considera in via presuntiva un nucleo di due persone. I contribuenti possono dichiarare entro il 31 dicembre di ogni anno, con validità a decorrere dall'anno successivo, il numero effettivo di occupanti purchè riscontrabili sulla base di idonea documentazione (ad esempio lo stato di famiglia anagrafico del Comune di residenza).

Sono previste tariffe differenti per i nuclei con 1, 2, 3, 4, 5 oppure 6 o più occupanti.

Per le UTENZE NON DOMESTICHE si tiene conto:

  • delle superfici dei locali occupati;
  • della tipologia di attività svolta, con riferimento al codice ATECO relativo all'attività prevalente. Sono previste 21 categorie di utenze; Ogni utenza è riferita ad un'unica categoria, anche se le superfici hanno diversa destinazione d'uso (ad es. superficie di vendita, di deposito, di ufficio..). Qualora la classificazione non sia possibile, si applica la tariffa prevista per l'attività che presenta maggior similarità nella produzione qualitativa e quantitativa di rifiuti.

ATTIVITA' PRODUTTIVE

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

2 Campeggi, distributori carburanti

3 Stabilimenti balneari

4 Esposizioni, autosaloni

5 Alberghi con ristorante

6 Alberghi senza ristorante

7 Case di cura e riposo

8 Uffici, agenzie, studi professionali

9 Banche ed istituti di credito

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto

14 Attività industriali con capannoni di produzione

15 Attività artigianali di produzione beni specifici

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie

17 Bar, caffè, pasticceria

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

19 Plurilicenze alimentari e/o miste

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

21 Discoteche, night club

 

Il tributo è dovuto proporzionalmente ai giorni dell'anno nei quali si è protratta l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali o delle aree scoperte.

Sul tributo comunale sui rifiuti e servizi si applica il TRIBUTO PROVINCIALE per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione, igiene dell'ambiente (art. 504/1992), nella misura stabilita annualmente dalla Provincia di Torino (per l'anno 2013 è stabilito nel 5%).

Componente servizi - Alla tariffa si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei servizi indivisibili dei Comuni. Tale maggiorazione viene versata direttamente allo Stato.

Come si effettua la dichiarazione ai fini TARES?

Il soggetto tenuto al versamento della TARES è tenuto a presentare apposita dichiarazione entro 30 giorni dall'utilizzo dell'occupazione dei locali. Lo stesso termine è previsto per dichiarare le variazioni che incidano sul versamento del tributo e per la cessazione dell'occupazione dei locali.

In caso di mancata presentazione per la cessazione nei termini previsti, l'obbligazione tributaria terminerà dalla data in cui viene presentata la dichiarazione stessa, a meno che l'obbligazione non sia stata assolta dall'eventuale soggetto subentrante.

Restano valide le dichiarazioni già presentate ai fini TARSU qualora non siano intervenute variazioni.

L'ufficio Tributi  ha predisposto gli appositi moduli da utilizzare per effettuare tali comunicazioni

Sono previste delle riduzioni?

Il Regolamento Comunale per l'applicazione della TARES ha previsto  riduzioni  (consultare il regolamento comunale).


Come si versa la TARES?

Per il 2013 il versamento del tributo viene effettuato in due rate, con le seguenti scadenze:

  • 30 settembre (pari al 50 % del tributo) Attenzione: vista il ritardo nella predisposizione degli avvisi oltre la scadenza verranno ritenuti validi tutti i versamenti effettuati entro il 31.10.2013;
  • 12 dicembre (pari al restante 50% + componente servizi).

Non è consentito il versamento in unica soluzione.

La maggiorazione standard di 0,30 euro al metro quadrato viene versata direttamente allo Stato contestualmente al versamento dell'ultima rata prevista per il 12 dicembre 2013, con l'utilizzo del modello F24.

L'ufficio tributi invierà apposita lettera composta dall'avviso di pagamento contenente il prospetto riassuntivo dei conteggi,  ed i modelli F24 debitamente compilati da utilizzare per il versamento delle rate comunali.

Nel prospetto riassuntivo la somma del dettaglio della posizione e data da: somma parte fissa + parte variabile arrotondata per difetto o eccesso, la cifra ottenuta sommata alla maggiorazione.

Tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati

I soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico sono tenuti al versamento del tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria di riferimento, maggiorata di un importo del 100%.

L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa o canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

Al tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati si applica la componente di maggiorazione standard pari a 0,30 euro al metro quadrato.

 

Statuto del Contribuente


Visita il sito del Ministero delle Finanze 

IMU 2020

IMU 2020


La legge di Bilancio 2020 ha abolito la IUC nelle componenti IMU e TASI.

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 12 del 09.06.2020 ha approvato il Regolamento per l’applicazione della “nuova” IMU, mentre con deliberazione n.  13 del 09.06.2020 ha approvato le sotto riportate aliquote in vigore dal 01.01.2020.

Per le aliquote consultare l'avviso sotto allegato.

ASSISTENZA PER CALCOLO IMU 2020

Le scadenze previste sono:
- ACCONTO entro il 16 giugno
- SALDO entro il 16 dicembre

Considerando lo stato di emergenza sanitaria da COVID-19, per ottenere il calcolo dell’IMU, i contribuenti potranno utilizzare le seguenti modalità:

-    Inviare la richiesta tramite mail all’indirizzo : comune.salza@dag.it;

-    Contattare l’Ufficio Tributi al n. 0121808836 nei giorni di martedì e venerdì o al n. 3664300859 sempre nei giorni di martedì e venerdì  e fissare un appuntamento per l’accesso presso gli uffici, ricordando l’obbligo dell’utilizzo della mascherina.

Si precisa inoltre che l’Art. 184 del Decreto Rilancio del 13.05.2020 prevede:

“1. In considerazione degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da COVID 2019, sono esentati dalla prima rata relativa all’anno 2020, dell'imposta Municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

a) gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;

b) gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.”

IMU 2021

IMU 2021

 

 

La legge di Bilancio 2020 ha abolito la IUC nelle componenti IMU e TASI.

Il consiglio Comunale con deliberazione n. 12 del 09.06.2020 ha approvato il Regolamento per l’applicazione della “nuova” IMU, mentre con deliberazione n.  11 del 30.03.2021 ha approvato le sotto riportate aliquote in vigore dal 01.01.2021.

 Per le aliquote consultare l'avviso in allegato


ASSISTENZA PER CALCOLO IMU 2021

 

Le scadenze previste sono:

Ø ACCONTO entro il 16 giugno

Ø SALDO entro il 16 dicembre

 

Considerando lo stato di emergenza sanitaria da COVID-19, per ottenere il calcolo dell’IMU, i contribuenti potranno utilizzare le seguenti modalità:

 

-         Inviare la richiesta tramite mail all’indirizzo : comune.salza@dag.it;

-          

-         Contattare l’Ufficio Tributi al n. 0121808836 nei giorni di martedì e venerdì o al n. 3664300859 sempre nei giorni di martedì e venerdì (solo al mattino) e fissare un appuntamento per l’accesso presso gli uffici, ricordando l’obbligo dell’utilizzo della mascherina.

 

 

 

Si precisa inoltre che_

 

 Ai sensi della legge 178 del 30 dicembre 2020, art. 1, comma 48, la base imponibile è ridotta del 50%:

· Per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia.

 

1° RATA IMU ANNO 2021 – ESENZIONI

 

In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID 19, per l'anno 2021, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

 

· ai sensi del 104/2020, l.c. 126/2020, articolo 78,

 

a)      omissis

 

d)immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

 

· ai sensi della Legge 178/2020, articolo 1, comma 599,

 

       a) omissis

 

      b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall’articolo 1, comma 743, della Legge 160/2019, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

 

     c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

 

    d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall’articolo 1, comma 743, della legge 160/2019, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

 

 

· ai sensi del D. l. 41/2021, l.c. 69/2021, articolo 6 sexies,

 

-comma 1-2, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui

all’articolo 1, commi da 1 a 4 del medesimo decreto (operatori economici titolari di partita I.V.A., residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, a cui è stato riconosciuto un contributo a fondo perduto).

L’esenzione spetta solo per gli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche i gestori.


IMU 2022

Si informa che il prossimo 16 giugno scade il termine per il versamento dell'acconto dell'IMU per l'anno 2022.

Il versamento puó essere fatto in unica soluzione entro il 16 giugno 2022 oppure con pagamento dell'acconto entro il 16 giugno e versamento del saldo entro il 16 dicembre 2022.

Per ottenere supporto nel  calcolo dell’imposta, i contribuenti potranno utilizzare le seguenti modalità:

-    contattare l'Ufficio Tributi al seguente indirizzo e-mail:   comune.salza@dag.it

-    oppure contattare l’Ufficio Tributi al n. 0121808836 il martedì ed il venerdì (solo al mattino) o al n. 3669393806 il martedì ed il venerdì (solo al mattino) e/o fissare un  appuntamento per l’accesso presso gli uffici, ricordando l’obbligo dell’utilizzo della mascherina.

Per le aliquote consultare l'informativa.

Per il calcolo in proprio clicca su "Calcolo Imu 2022".

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri